ORDINANZA DEL SINDACO IN MATERIA DI CORONAVIRUS

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ORDINANZA N. 8/2020


                                               IL SINDACO


- Visto l’aumento del numero dei soggetti positivi al covid19, sul territorio del
Comune;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 integrata
successivamente dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo e del 4 aprile 2020; per il
contrasto alla diffusione del covid 19
- Visto il Decreto Legge del Governo in data 01 aprile 2020
- Ritenuto di voler ulteriormente richiamare la popolazione ad un corretto
comportamento, ai fini di limitare le propagazione del virus
ORDINA
- obbligo di indossare mascherina e guanti per tutti coloro che si recano a fare la
spesa nei negozi e dagli ambulanti, in farmacia ,dai tabaccai, edicolanti,
ferramenta e negli uffici postali e comunali.
- obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di far circolare solo
soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di
perimetrale l’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per
evitare gli assembramenti;
- l’acquisto dei generi alimentari, delle sigarette e dei giornali deve avvenire ove
presenti nei negozi vicini alla residenza, pertanto e’ divieto spostarsi dal
capoluogo alle frazioni e viceversa per fare la spesa, nel caso preferiate un
negozio fuori dal vostro circondario utilizzate il servizio a domicilio che i
commercianti gratuitamente si sono resi disponibili a fornire.
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la
concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente del nucleo
famigliare, fatta eccezione per la necessitò di recare con se minori, disabili o
anziani
- sono incaricati gli uomini della protezione civile in supporto alle forze dell’ordine
e al Sindaco a controllare e ritirare le autocertificazioni. Le forze dell’ordine e la
polizia locale trasmetteranno il verbale di accertamento e contestazione di illecito
amministrativo ai trasgressori, ai sensi del D.lgs .25 marzo 2020.
Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà
punita con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro. Se il mancato rispetto
delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono
aumentate fino a un terzo.
Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o
commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della
medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.
Si da atto che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni.
Il Sindaco
Zanini Mirella

Mappa

Allegati

ORDINANZA

Note: ORDINANZA

Data: 06/04/2020 Ultima modifica: Lun, 06/04/2020 - 07:29
Pubblicato da: comune di collio Fonte: comune di collio