CANONE RAI:MODALITA' DI RICHIESTA ESENZIONI

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L'Agenzia delle Entrate ha diramato il Provvedimento del 24 marzo 2016, avente per oggetto "Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello".

Si tratta del cd. Canone RAI, al quale è esente chi non possiede una televisione. L'autocertificazione dovrà essere inviata in via telematica, su una piattaforma ad hoc dell'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio 2016, oppure, per posta, entro il 30 aprile.

La documentazione ha validità annuale e va quindi rinnovata ogni anno fintanto che sussiste la principale condizione per evitare il canone: non possedere la tv. E' cura di chi invia il modello conservare tutte le ricevute per dieci anni. L'Agenzia delle Entrate, in merito, fornisce anche le istruzioni di compilazione del modello. 

Sono esenti e inviano la certificazione:

  • chi non ha (egli e qualunque altro componente della sua famiglia anagrafica), nelle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica, un apparecchio Tv;
  • chi (egli e qualunque altro componente della sua famiglia anagrafica) non ha un apparecchio Tv oltre quello per cui ha presentato denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento;
  • chi, facente parte della stessa famiglia anagrafica, è intestatario di una utenza elettrica diversa rispetto al componente della famiglia anagrafica che già paga il canone. In questo caso va indicato anche il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestataria dell'utenza elettrica su cui il canone è addebitato. L'erede può presentare la dichiarazione in relazione all'utenza elettrica intestata, transitoriamente, a un soggetto deceduto.

A partire dal 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per avere effetto per l'intero canone dovuto per il 2017, quindi, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dovrà essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.

Mappa

Allegati

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Note: RAI

Data: 21/04/2016 Ultima modifica: Gio, 21/04/2016 - 08:03
Pubblicato da: comune di collio Fonte: AGENZIA DELLE ENTRATE