Organi di indirizzo politico-amministrativo
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedeono quanto segue:
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione delladurata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dellacarica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso entipubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agliarticoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e aiparenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni dicui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dicui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre annisuccessivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti lasituazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni diarchivio.
Allegati
Relazione di fine mandato 2016/2020
Note: Relazione di fine mandato 2016/2020
Relazione di fine mandato 2016/2020
Note: Relazione di fine mandato 2016/2020