Rilascio carta d'Identità ai minori di 15 anni
Rilascio carta d'Identità ai minori di 15 anni
L´art. 10 del D.L.13/5/2011 n° 70 ha introdotto nuove norme in materia di rilascio della carta d´identità per i minori di 15 anni; è stato abolito il limite minimo per il rilascio, che precedentemente era fissato in 15 anni di età, e sono state fissati termini di validità diversificati a seconda dell'età del minore al momento del rilascio:
> per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità vale 3 anni ;
> per i minori dai 3 ai 18 anni la carta d’identità vale 5 anni .
Per ottenere il documento i minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e devono presentare allo sportello dell’ufficio Anagrafe:
* tre fototessere recenti, uguali, a colori e su sfondo bianco, e con il capo scoperto;
* eventuale documento di identificazione già in proprio possesso;
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Purtroppo la carta d'identità non reca l'indicazione dei nominativi dei genitori.
Pertanto, in attesa di nuove disposizioni di legge, il Ministero dell'Interno ha dato indicazioni ai Comuni di informare i genitori circa l'opportunità di munirsi di un certificato anagrafico di nascita con l'indicazione di paternità e maternità da conservare unitamente alla nuova carta d'identità.
La carta d’identità viene firmata dal minore solo al compimento del 12° anno di età.
Allegati
circolareMin_Interno_n_15-2011
Note: circolareMin_Interno_n_15-2011
CARTA_IDENTITA'_MINORI
Note: CARTA_IDENTITA'_MINORI