ORDINANZA IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI
IL SINDACO
VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero";
VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:
1) CHE "L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO SONO VIETATI ",
2) CHE " È ALTRESÌ VIETATA L'IMMISSIONE DI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE, ALLO STATO SOLIDO O LIQUIDO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE";
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obbiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;
CONSIDERATO CHE L'ABBANDONO DI RIFIUTI ANCHE IN PROSSIMITÀ DEI CASSONETTI, OLTRE A RAPPRESENTARE UN PROBLEMA ESTETICO E AMBIENTALE, COSTITUISCE UN POTENZIALE RISCHIO IGIENICO-SANITARIO PER LA SALUTE PUBBLICA ED UN EVENTUALE PERICOLO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI;
ATTESO che per il raggiungimento degli obbiettivi previsti è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco; RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
ORDINA
È VIETATO, NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, ABBANDONARE E DEPOSITARE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE SUL SUOLO E NEL SUOLO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E COMUNQUE FUORI DAGLI APPOSITI CASSONETTI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00.
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600.00 a Euro 26.000.00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
DEMANDA
Agli Organi preposti la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.
Collio 05.01.2018
IL SINDACO
Mirella Zanini
Mappa
Allegati
ORDINANZA
Note: ORDINANZA